Che cos'è esattamente un cosmetico

Il Regolamento, all’art. 2 specifica in modo dettagliato che cosa è un cosmetico. Entrando nel merito di ogni singola frase dell'articolo, vediamo di capire meglio.

Definizione di cosmetico:

ART. 2. a)

Ai fini del presente regolamento si intende per:

«prodotto cosmetico»: qualsiasi sostanza o miscela (1) destinata ad essere applicata sulle superfici esterne (2) del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di (3) pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei;

(1): la novità del regolamento è nella parola «sostanza», precedentemente non considerata cosmetico.  Questo significa che un olio, un burro venduto come tale e destinato ad essere applicato sulla pelle, è considerato alla stregua di un cosmetico più complesso, e ricade nel regolamento, con la sua valutazione della sicurezza e notifica.

Per «qualsiasi» si intende qualsiasi, senza eccezioni. Quindi qualunque cosmetico, a qualunque titolo ceduto a terzi, come ad esempio i campioni, i gadgets, sottostanno al regolamento, anche il cosmetico fatto in casa e regalato alla vicina di casa. Non sono previste esenzioni al regolamento per i prodotti regalati, omaggiati o offerti in prova.

Così come sottostanno al regolamento i cosmetici prodotti dal laboratorio artigianale: non sono previste esenzioni dall’applicazione del regolamento per dimensioni o numero di addetti.

(2)dalla destinazione di applicazione si capisce che tutti i prodotti devono essere ad uso esterno, ma non vuol dire che non possano essere assorbiti e svolgere la loro azione al di sotto della superficie. L’azione però si deve esaurire nello strato dell’epidermide: quindi entrare sì, ma non arrivare all’osso.

La destinazione di applicazione non significa che il prodotto debba essere formulato in modo che non penetri, tanto è vero che la valutazione della sicurezza prevede il calcolo dell’assorbimento cutaneo e la tossicità sistemica. Però è la sua funzione che deve esaurirsi sull’epidermide e i suoi annessi. E’ uno dei motivi per cui un prodotto definito «anticellulite» non è cosmetico (l'altro motivo è che la cellulite, essendo un'infiammazione, non può essere oggetto dell'azione di un cosmetico), ma lo stesso prodotto definito «coadiuvante per la riduzione degli aspetti esteriori -o degli inestetismi cutanei - provocati dalla cellulite» lo è: gli viene attribuita un’azione superficiale per risolvere un inestetismo provocata da qualcosa che è nel sottocute.

(3): Leggendo lo scopo esclusivo o prevalente si mettono dei paletti a quello che il cosmetico può o non può fare.

Quindi tutti i detergenti (Pulirli), i deodoranti e i profumi (Profumarli + correggere gli odori corporei), il make-up, gli smalti per unghie e i coloranti per capelli – ma anche prodotti per le rughe e le macchie, prodotti per la rasatura (Modificarne l’aspetto), i prodotti solari (Proteggerli), i prodotti emollienti, nutrienti, idratanti, tonificanti, condizionanti, balsami per capelli (Mantenerli in buono stato) sono cosmetici.

NOTA: Il fatto che venga specificato "corpo umano" intende che tutti i prodotti per uso veterinario non sono oggetto del regolamento.

Ci sono tantissimi prodotti in commercio, che a stretta definizione di regolamento non sarebbero cosmetici, considerando l’azione attribuita in etichetta. Ci pensa il legislatore a indicare più dettagliatamente quali sono effettivamente i prodotti cosmetici: si trova l’elenco nella sezione iniziale delle consideranda, non all’interno delle definizioni.

Nella PRIMA pagina del documento, molto prima del regolamento vero e proprio, si legge al punto 7:

 (7) "Per stabilire se un prodotto debba essere considerato prodotto cosmetico è opportuno basarsi sulla valutazione caso per caso, tenendo conto di tutte le caratteristiche del prodotto in questione. I prodotti cosmetici possono comprendere creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle, maschere di bellezza, fondotinta (liquidi, paste, ciprie), cipria, talco per il dopobagno e per l’igiene corporale, saponi di bellezza, saponi deodoranti, profumi, acque da toeletta ed acqua di Colonia, preparazioni per bagni e docce (sali, schiume, oli, gel), prodotti per la depilazione, deodoranti e antitraspiranti, tinture per capelli, prodotti per l’ondulazione, la stiratura e il fissaggio, prodotti per la messa in piega, prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, shampoo), prodotti per mantenere i capelli in forma (lozioni, creme, oli), prodotti per l’acconciatura dei capelli (lozioni, lacche, brillantine), prodotti per la rasatura (creme, schiume, lozioni), prodotti per il trucco e lo strucco, prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra, prodotti per l’igiene dei denti e della bocca, prodotti per la cura delle unghie e lacche per le stesse, prodotti per l’igiene intima esterna, prodotti solari, prodotti autoabbronzanti, prodotti per schiarire la pelle e prodotti antirughe."

Questo significa che quando si formula un prodotto bisogna pensare per prima cosa a quale azione si vuole attribuire il prodotto, per essere certi che sia effettivamente un cosmetico.

In pratica, quando si formula un cosmetico ci si deve porre 3 domande: che cosa è, dove va applicato, cosa fa.

E’ UN COSMETICO? NON E’ UN COSMETICO?

 Fermo restando quanto precedentemente esposto, può capitare di avere per le mani una formula la cui funzione non è così univoca o riconducibile con certezza alle definizioni.

L’esempio più evidente sono i peeling chimici e gli scrub: l’azione di asportazione di uno strato dell’epidermide non rientra nella pulizia e quindi non sarebbero cosmetici. A meno che non gli si attribuisca una funzione «rinnovante» che allora, mantenendo in buono stato l’epidermide, è un cosmetico.

-Non è un cosmetico se contiene delle sostanze vietate per i cosmetici.

-Non è un cosmetico se va applicato su pelle lesa: il cosmetico, per definizione, va applicato su pelle integra, per cui una pomata lenitiva post- tatuaggio NON è un cosmetico. Viceversa, un prodotto lenitivo per gli arrossamenti è un cosmetico, purché l’arrossamento non presenti fessurazioni.

-Non è un cosmetico se vanta azioni terapeutiche: lo scopo di un cosmetico non è guarire, lenire dolori, medicare. Il cosmetico non ha e non può avere azioni terapeutiche.

-Non è un cosmetico se non ha una delle funzioni previste per un cosmetico: la colla per le ciglia finte NON è un cosmetico. L’olio da massaggio NON è un cosmetico: favorire lo scorrimento delle mani non è un’azione cosmetica. Se però viene attribuita all’olio una funzione cosmetica, ad esempio “olio nutriente da massaggio”, questo olio è un cosmetico, perché nutre la pelle. Il lubrificante intimo NON è un cosmetico, è un dispositivo medico: non viene applicato sulla superficie dell’epidermide e/o dei suoi annessi, ma viene introdotto nel corpo.

-Non è un cosmetico se il suo uso presuppone dei rischi per la salute umana: un cosmetico è un vezzo, non è necessario per la sopravvivenza, per cui non è mai contemplato il concetto di rischio/beneficio. Deve essere sicuro senza se e senza ma. 


 

Regno Unito: Europa o no?

La Brexit ha segnato l'uscita del Regno Unito (Inghilterra, Galles e Scozia) dalla EU. Di fatto i britannici sono Extra-comunitari.

Questo ha avuto influenza anche sul commercio dei cosmetici? Sì.

Finché l'UK ha fatto parte dell'Europa, le Persone Responsabili con sede/residenza nel Regno Unito erano PR anche per l'Europa.

Con la Brexit, però, il loro ruolo di PR per l'Europa è decaduto, in quanto una PR per l'Europa deve avere sede/residenza sul territorio della EU.

Quindi, o la PR britannica ha aperto una sede in EU, oppure ha nominato una PR in Europa, oppure, ancora, non ha fatto nulla.

In questo ultimo caso, chi importa un prodotto dall'UK diventa d'ufficio la PR per quel prodotto, esattamente come se importasse quel prodotto dalla Cina o dal Brasile.

E come tale si deve comportare, quindi deve preoccuparsi di avere il PIF del prodotto e notificarlo sul CPNP.


Domande e risposte

Vi riporto le domande più frequenti e le relative risposte. Sicuramente, fra queste, ci sono delle domande che vi siete posti anche voi. Molte delle risposte sono già contenute nei diversi post pubblicati su questo blog, ma qui sono riportate in modo schematico e sintetico. Per approfondire, andate al post dell'argomento specifico.

La Cosmetovigilanza



Ogni prodotto cosmetico ha una vita, che comincia con la formulazione e si conclude con lo smaltimento del vasetto vuoto.

Durante tutta la sua vita, il cosmetico è costantemente monitorato affinché non provochi danni alla salute del consumatore.


Prima dell'immissione sul mercato con il PIF, la valutazione della sicurezza del prodotto e dopo l'immissione con la Cosmetovigilanza

Conservazione e possesso del PIF - Distributori

Abbiamo visto in questo post la conservazione del PIF da parte delle Persone Responsabili.

Ma se invece foste distributori, avreste gli stessi obblighi? NO.

Un distributore ha alle spalle una Persona Responsabile che si fa carico di buona parte degli adempimenti del regolamento, ma una parte sono anche di sua competenza, come abbiamo già visto in questo altro post.

Conservazione e possesso del PIF: di chi è e dove deve essere - Persone Responsabili

Abbiamo visto che la Persona Responsabile (PR) ha l'obbligo di immettere sul mercato un prodotto valutato sicuro e che questa valutazione è contenuta nel PIF redatto da un valutatore con determinati requisiti. L'abbiamo imparato  in questo post e in quest'altro

Bene, ma dove deve essere il PIF?

Etichettatura

Il Capitolo VI è inerente alle informazioni al consumatore, quindi anche, soprattutto, all'etichettatura.

Per etichettatura si intende tutto quello che va scritto sull'imballo primario (flacone, vaso) e secondario (astuccio), se esistente. L'etichetta è regolamentata all'articolo 19 del Regolamento 1223/09.

Valutatore della Sicurezza, Documentazione Informativa sul Prodotto (PIF)


-Che cos’è il PIF:

Tutti i prodotti cosmetici immessi sul mercato europeo devono avere il loro PIF.

Il PIF è un documento molto articolato, che contiene tantissime informazioni sul prodotto, dalla formula al processo di lavorazione, dai test per l’efficacia del conservante alla stabilità, dal materiale del packaging alla scheda tecnica del prodotto, dalla modalità di uso all’etichettatura, dal target di popolazione esposta alla tossicologia di ogni singolo ingrediente.

La parte più importante ed onerosa del PIF è la parte tossicologica, che è compito di chi redige il PIF reperire su documenti e banche dati.

Tutto questo serve per giungere alla conclusione che il prodotto immesso sul mercato è sicuro nelle normali e prevedibili modalità d’uso.
Il PIF dunque è finalizzato alla valutazione della sicurezza del prodotto, valutazione che è parte integrante del PIF, poichè l’obbligo primario della PR è immettere sul mercato un prodotto sicuro.


La notifica sul CPNP


-Che cos’è il CPNP

Il CPNP è il Cosmetic Products Notification Portal, cioè un portale europeo su cui si notifica, ossia si informa, che un dato prodotto è in circolazione sul territorio della EU.

E’ una sorta di grande contenitore informatico su cui sono (dovrebbero essere) registrati tutti i cosmetici presenti sul territorio europeo, con una serie di informazioni relative al prodotto stesso (nome della Persona Responsabile -PR, nome del prodotto, a cosa serve, da cosa è composto, se contiene determinate sostanze, l’aspetto della confezione, se è importato da un Paese extra–EU e, in caso lo sia, da che Paese, se è specifico per i bambini di età inferiore ai 3 anni, se contiene nano materiali  e altre informazioni).

Valutazione della Sicurezza, Documentazione Informativa sul Prodotto, Notifica

Tutto il capitolo III del Regolamento è inerente la sicurezza del prodotto, entrando nel merito della valutazione della sicurezza, del documento informativo del prodotto (chiamato PIF, Product Information File – per i francesi il DIP)  e della notifica sul portale CPNP

Obblighi del distributore


Articolo 5
Il distributore è coinvolto direttamente nella sorveglianza dell’applicazione del Regolamento, ed è chiamato a collaborare con le Autorità nella identificazione della catena di fornitura.

Inoltre deve assicurarsi che il prodotto sia sicuro, etichettato come si deve e, se ha qualche sospetto che il prodotto abbia qualcosa che non va, lo deve segnalare alla Persona Responsabile (PR).

Quindi la figura del distributore, che è generalmente una figura prettamente commerciale, diventa, con il regolamento 1223/09, il controllore del suo fornitore.

Cosa deve fare la Persona Responsabile


Quali sono gli obblighi della Persona Responsabile (PR)?

Innanzitutto, la PR deve risiedere in uno dei  Paesi dell’UE, sia che sia una persona  fisica, sia che sia una persona giuridica.

La PR è sostanzialmente la destinataria del Regolamento: quasi tutti gli obblighi riportati nel Regolamento ricadono sulla PR.

Gli obblighi si raggruppano per sommi capi in:
1) prima dell'immissione sul mercato
Garantire la sicurezza del prodotto nelle normali e prevedibili modalità d'uso e la sua conformità (anche nell'etichettatura) al regolamento
Notificare il prodotto sul CPNP, previa registrazione della PR
2) dopo l'immissione sul mercato
Cosmetovigilanza

In questi obblighi si riassume praticamente tutto il Regolamento relativo alla PR.

Quando si e’ la Persona Responsabile?


L’Articolo 4 specifica bene chi è la Persona Responsabile (PR).

-Abbiamo già visto che il fabbricante, colui il cui nome è in etichetta, se residente in uno dei Paesi della EU, è la PR.

-Se però il fabbricante è residente in un Paese Extra-EU, può designare una PR per il territorio Europeo, cioè nomina il suo importatore, il suo distributore o anche una società terza, come PR.
Il rapporto deve essere scritto e sottoscritto da entrambe le parti: non basta né un accordo verbale né un rapporto commerciale di distribuzione/importazione. Ci vuole un contratto scritto ad hoc per questo ruolo. Se il fabbricante Extra-EU non nomina una sua PR, l'importatore - ogni importatore - in EU diventa d'ufficio la PR.

Il fabbricante del prodotto - Persona Responsabile


Fino all’entrata in vigore del Regolamento, la responsabilità maggiore ricadeva sul produttore: è il produttore che formula, sceglie le materie prime, produce, spesso è anche colui che riempie e confeziona.

Il medesimo prodotto poi può venire commercializzato a nome del produttore stesso o da un'altra società.

Le stesse procedure le effettua il terzista, anche se poi il prodotto viene commercializzato solo da un altro. Per cui, anche in caso del terzista, le maggiori responsabilità erano del terzista.

Ora non è più così: il Regolamento, con l’articolo 4, ha introdotto la figura della Persona Responsabile.

A cosa si riferisce il Regolamento 1223/2009 - Definizione di cosmetico


Come visto nel precedente post, il Regolamento si riferisce ai prodotti cosmetici in circolazione sul territorio europeo.

L’obiettivo del Regolamento è esplicitato nell’articolo 1:
“Il presente regolamento stabilisce norme che ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato deve rispettare, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno ed un livello elevato di tutela della salute umana.”

Per cosmetico immesso sul mercato si intende un prodotto finito, cioè quel prodotto in quel packaging.

Il Regolamento 1223/09


Che cos’è.

E’ il nuovo regolamento in vigore dal 2013, al quale devono sottostare tutti i prodotti cosmetici immessi sul mercato europeo.

Un  regolamento europeo è un insieme di norme e leggi promulgato dalla Commissione Europea che entra in vigore in tutti i Paesi membri nello stesso momento e con gli stessi contenuti, cioè non passa attraverso i Parlamenti Nazionali, che potrebbero apporre delle modifiche: così come la Commissione l’ha licenziato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea, così deve essere recepito e applicato in tutti i Paesi membri.