-Che cos’è
il CPNP
Il CPNP è il
Cosmetic Products Notification Portal, cioè un portale europeo su cui si
notifica, ossia si informa, che un dato prodotto è in circolazione sul
territorio della EU.
E’ una sorta
di grande contenitore informatico su cui sono (dovrebbero essere) registrati
tutti i cosmetici presenti sul territorio europeo, con una serie di
informazioni relative al prodotto stesso (nome della Persona Responsabile -PR,
nome del prodotto, a cosa serve, da cosa è composto, se contiene determinate
sostanze, l’aspetto della confezione, se è importato da un Paese extra–EU e, in
caso lo sia, da che Paese, se è specifico per i bambini di età inferiore ai 3
anni, se contiene nano materiali e altre
informazioni).
La notifica
ha diversi scopi. Uno, ovvio, è di censire tutti i prodotti e PR presenti in
Europa.
Un altro
scopo è sanitario e di salvaguardia della salute umana: i centri antiveleno di tutta Europa hanno
accesso al CPNP e a tutti i suoi contenuti.
Il personale
sanitario, in caso di incidente potenzialmente provocato da un cosmetico, può
intervenire con tutte le misure del caso, sapendo cos’è quel cosmetico, cosa
contiene, come deve essere utilizzato. Fra l’altro, queste informazioni servono
anche per escludere che il danno lamentato da chi ricorre all’intervento medico
sia provocato dal cosmetico, e quindi cercare altre cause e intervenire in modo
più opportuno ed efficace.
-Chi deve
notificare, come e cosa
>La Persona Responsabile (PR)
Per poter
notificare i suoi prodotti, la PR deve prima crearsi un EU-login, registrandosi
sul portale https://webgate.ec.europa.eu/cas
che è il portale europeo
che consente a qualunque cittadino europeo (fisico o giuridico) di interagire
con tutte le diverse entità della Comunità e i suoi servizi.
Una volta
registrata “in Europa” e creato il suo EU-login, la PR deve entrare nella
sezione dei Servizi della Comunità Europea (SAAS SAAS -
Request access) , crearsi un account, e da lì nello specifico portale CPNP, dove, di
nuovo, registrarsi come PR con tutti i dati richiesti. Fate molta attenzione ad inserire l'anagrafica corretta, con sigle, acronimi, punti, trattini ecc, esattamente come è la ragione sociale e come riportata in etichetta. Una volta confermata l'anagrafica, questa non si può più cambiare. Bisogna poi attendere una mail in cui la registrazione è confermata e dal quel momento si può operare sul CPNP. A questo punto, la PR può
cominciare a notificare i suoi cosmetici, seguendo le istruzioni dell’apposito
manuale e compilando tutti i form che compaiono nella procedura di notifica.
La PR deve
notificare i suoi prodotti cosmetici. Tutti quelli che immette sul mercato Europeo.
Se la PR ha
nella sua gamma di prodotti alcuni che sono destinati esclusivamente a mercati extra-EU, li deve notificare? A rigor di
Regolamento, no. Però deve essere certo che non rientrino in Europa, neanche per caso o a sua insaputa.
>L'importatore:
L'articolo 5 al paragrafo 4 dice testualmente: "Per i prodotti cosmetici importati il rispettivo importatore è la persona responsabile del prodotto cosmetico specifico che immette sul mercato."
Quindi tanti sono gli importatori di un medesimo prodotto, tante sono le PR. Perciò, ogni importatore, in veste di PR, deve iscriversi sul CPNP e fare la sua notifica. Anche se lo stesso prodotto è già stato notificato da altre PR/importatori.
Se però il fabbricante Extra-EU ha nominato direttamente una PR sul territorio UE, l'importatore deve farsi dare dalla PR o dal fabbricante il numero di notifica per sdoganare la merce, e non dovrà registrarsi né notificare i prodotti
>Il
distributore:
Se il
distruttore è la anche la PR, [vedi qui] deve
seguire la medesima trafila: ai fini del Regolamento, infatti, il suo ruolo
principale non è più quello di distributore, ma quello di PR.
Nel caso in cui il distributore mette in commercio il prodotto della PR così come fornito dalla PR, senza alcuna modifica tranne la traduzione obbligatoria nella propria lingua di alcuni testi, non deve essere fatta alcuna notifica,
Nel caso in cui il distributore mette in commercio il prodotto della PR così come fornito dalla PR, senza alcuna modifica tranne la traduzione obbligatoria nella propria lingua di alcuni testi, non deve essere fatta alcuna notifica,
Se invece il distributore traduce l’etichetta nella sua lingua [vedi qui] ma modifica anche alcuni testi, si deve registrare come distributore, notificare la sua etichetta e collegare il suo prodotto alla notifica primaria di quel prodotto che ha fatto la PR.