Etichettatura

Il Capitolo VI è inerente alle informazioni al consumatore, quindi anche, soprattutto, all'etichettatura.

Per etichettatura si intende tutto quello che va scritto sull'imballo primario (flacone, vaso) e secondario (astuccio), se esistente. L'etichetta è regolamentata all'articolo 19 del Regolamento 1223/09.

Valutatore della Sicurezza, Documentazione Informativa sul Prodotto (PIF)


-Che cos’è il PIF:

Tutti i prodotti cosmetici immessi sul mercato europeo devono avere il loro PIF.

Il PIF è un documento molto articolato, che contiene tantissime informazioni sul prodotto, dalla formula al processo di lavorazione, dai test per l’efficacia del conservante alla stabilità, dal materiale del packaging alla scheda tecnica del prodotto, dalla modalità di uso all’etichettatura, dal target di popolazione esposta alla tossicologia di ogni singolo ingrediente.

La parte più importante ed onerosa del PIF è la parte tossicologica, che è compito di chi redige il PIF reperire su documenti e banche dati.

Tutto questo serve per giungere alla conclusione che il prodotto immesso sul mercato è sicuro nelle normali e prevedibili modalità d’uso.
Il PIF dunque è finalizzato alla valutazione della sicurezza del prodotto, valutazione che è parte integrante del PIF, poichè l’obbligo primario della PR è immettere sul mercato un prodotto sicuro.


La notifica sul CPNP


-Che cos’è il CPNP

Il CPNP è il Cosmetic Products Notification Portal, cioè un portale europeo su cui si notifica, ossia si informa, che un dato prodotto è in circolazione sul territorio della EU.

E’ una sorta di grande contenitore informatico su cui sono (dovrebbero essere) registrati tutti i cosmetici presenti sul territorio europeo, con una serie di informazioni relative al prodotto stesso (nome della Persona Responsabile -PR, nome del prodotto, a cosa serve, da cosa è composto, se contiene determinate sostanze, l’aspetto della confezione, se è importato da un Paese extra–EU e, in caso lo sia, da che Paese, se è specifico per i bambini di età inferiore ai 3 anni, se contiene nano materiali  e altre informazioni).

Valutazione della Sicurezza, Documentazione Informativa sul Prodotto, Notifica

Tutto il capitolo III del Regolamento è inerente la sicurezza del prodotto, entrando nel merito della valutazione della sicurezza, del documento informativo del prodotto (chiamato PIF, Product Information File – per i francesi il DIP)  e della notifica sul portale CPNP

Obblighi del distributore


Articolo 5
Il distributore è coinvolto direttamente nella sorveglianza dell’applicazione del Regolamento, ed è chiamato a collaborare con le Autorità nella identificazione della catena di fornitura.

Inoltre deve assicurarsi che il prodotto sia sicuro, etichettato come si deve e, se ha qualche sospetto che il prodotto abbia qualcosa che non va, lo deve segnalare alla Persona Responsabile (PR).

Quindi la figura del distributore, che è generalmente una figura prettamente commerciale, diventa, con il regolamento 1223/09, il controllore del suo fornitore.

Cosa deve fare la Persona Responsabile


Quali sono gli obblighi della Persona Responsabile (PR)?

Innanzitutto, la PR deve risiedere in uno dei  Paesi dell’UE, sia che sia una persona  fisica, sia che sia una persona giuridica.

La PR è sostanzialmente la destinataria del Regolamento: quasi tutti gli obblighi riportati nel Regolamento ricadono sulla PR.

Gli obblighi si raggruppano per sommi capi in:
1) prima dell'immissione sul mercato
Garantire la sicurezza del prodotto nelle normali e prevedibili modalità d'uso e la sua conformità (anche nell'etichettatura) al regolamento
Notificare il prodotto sul CPNP, previa registrazione della PR
2) dopo l'immissione sul mercato
Cosmetovigilanza

In questi obblighi si riassume praticamente tutto il Regolamento relativo alla PR.

Quando si e’ la Persona Responsabile?


L’Articolo 4 specifica bene chi è la Persona Responsabile (PR).

-Abbiamo già visto che il fabbricante, colui il cui nome è in etichetta, se residente in uno dei Paesi della EU, è la PR.

-Se però il fabbricante è residente in un Paese Extra-EU, può designare una PR per il territorio Europeo, cioè nomina il suo importatore, il suo distributore o anche una società terza, come PR.
Il rapporto deve essere scritto e sottoscritto da entrambe le parti: non basta né un accordo verbale né un rapporto commerciale di distribuzione/importazione. Ci vuole un contratto scritto ad hoc per questo ruolo. Se il fabbricante Extra-EU non nomina una sua PR, l'importatore - ogni importatore - in EU diventa d'ufficio la PR.

Il fabbricante del prodotto - Persona Responsabile


Fino all’entrata in vigore del Regolamento, la responsabilità maggiore ricadeva sul produttore: è il produttore che formula, sceglie le materie prime, produce, spesso è anche colui che riempie e confeziona.

Il medesimo prodotto poi può venire commercializzato a nome del produttore stesso o da un'altra società.

Le stesse procedure le effettua il terzista, anche se poi il prodotto viene commercializzato solo da un altro. Per cui, anche in caso del terzista, le maggiori responsabilità erano del terzista.

Ora non è più così: il Regolamento, con l’articolo 4, ha introdotto la figura della Persona Responsabile.

A cosa si riferisce il Regolamento 1223/2009 - Definizione di cosmetico


Come visto nel precedente post, il Regolamento si riferisce ai prodotti cosmetici in circolazione sul territorio europeo.

L’obiettivo del Regolamento è esplicitato nell’articolo 1:
“Il presente regolamento stabilisce norme che ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato deve rispettare, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno ed un livello elevato di tutela della salute umana.”

Per cosmetico immesso sul mercato si intende un prodotto finito, cioè quel prodotto in quel packaging.

Il Regolamento 1223/09


Che cos’è.

E’ il nuovo regolamento in vigore dal 2013, al quale devono sottostare tutti i prodotti cosmetici immessi sul mercato europeo.

Un  regolamento europeo è un insieme di norme e leggi promulgato dalla Commissione Europea che entra in vigore in tutti i Paesi membri nello stesso momento e con gli stessi contenuti, cioè non passa attraverso i Parlamenti Nazionali, che potrebbero apporre delle modifiche: così come la Commissione l’ha licenziato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea, così deve essere recepito e applicato in tutti i Paesi membri.