Conservazione e possesso del PIF: di chi è e dove deve essere - Persone Responsabili

Abbiamo visto che la Persona Responsabile (PR) ha l'obbligo di immettere sul mercato un prodotto valutato sicuro e che questa valutazione è contenuta nel PIF redatto da un valutatore con determinati requisiti. L'abbiamo imparato  in questo post e in quest'altro

Bene, ma dove deve essere il PIF?

L'art. 11 al paragrafo 3 dice che
"3.La persona responsabile tiene la documentazione informativa sul prodotto ad immediata disposizione delle autorità competenti dello Stato membro in cui tale documentazione viene tenuta, in formato elettronico o di altro tipo presso il proprio indirizzo indicato sull’etichetta."

La Persona Responsabile - non altri
Immediata disposizione - subito, non fra qualche tempo
Presso il proprio indirizzo - lì, non altrove

Significa che la PR deve avere il PIF in casa, all'indirizzo che c'è in etichetta.

Il problema sorge quando la PR non è il produttore, ma si appoggia a un terzista che è il proprietario della formula e che cercherà con tutti i mezzi di tenerla segreta.

Spesso i produttori propongono alla PR una dichiarazione in cui si rendono disponibili ad inviare il PIF direttamente all'autorità che dovesse richiederlo.

Alcuni la ritengono una soluzione accettabile, ed è riportata anche nelle linee guida di Cosmetic Europe del 2015.

PERO':

1) "immediatamente" vuol dire "qui e adesso"
2) "presso il proprio indirizzo indicato in etichetta" non vuol dire a casa del produttore, vuol dire a casa della PR

Inoltre, il regolamento prevede che la PR immetta sul mercato un prodotto sicuro: se non ha il PIF in cui è scritto chiaramente che lo è, come fa ad esserne certa? Come fa a dimostrare alle autorità che è certa che il suo prodotto è stato valutato sicuro e che quindi non ci sia il rischio che il prodotto non lo sia?

La PR è responsabile anche del fatto che il PIF sia fatto secondo regolamento e che il valutatore abbia i requisiti richiesti.

Se la PR non ha la possibilità di controllare che il PIF sia fatto veramente secondo le regole (tanti chiamano PIF un documento che PIF non è) e che il valutatore sia veramente un valutatore, che protezione ha contro le probabili sanzioni che le pioveranno addosso?

Il produttore ha tutti i diritti di proteggere la sua proprietà intellettuale (formula) e i suoi investimenti (ricerca, test). Ma la PR ha tutti i diritti di poter essere in condizione di ottemperare al regolamento.

Vale la pena di ricordare, anche, che il PIF é della persona responsabile, e il contenuto del documento è riconducibile a quel prodotto di quella PR, con la sua etichetta, la sua documentazione specifica di PR (un esempio su tutti, la dichiarazione di non sperimentazione su animali rilasciata dalla PR stessa).

La maggior parte dei software permettono di editare il PIF in due versioni: una, con la formula completa e percentuali esatte, per il produttore o proprietario di formula; l'altra con la formula espressa solo con l'elenco degli ingredienti in INCI e il range di percentuale, per la PR che non è proprietaria della formula.

Quindi, che problema c'è? Il produttore, anziché rilasciare la dichiarazione di impegno di invio alle autorità, perché non fa il duplicato per la PR con la formula occultata - versione accettata dalle autorità -  e non le consegna il PIF affinché sia in grado di ottemperare ai suoi obblighi, non possa controllare se il PIF è secondo regolamento e che sia stato fatto da chi aveva i titoli per farlo?

Si menzionava sopra la linea guida del 2015: ad oggi, novembre 2019, è la più recente.
In quattro anni però sono successe alcune cose.

Come ad esempio l'entrata in vigore nel gennaio 2016 del decreto 204/2015 dello Stato Italiano in materia di sanzioni per le mancate applicazioni del regolamento.

Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 10 e 11 del
regolamento in materia di valutazione della sicurezza e
documentazione informativa sul prodotto

1. La persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento
che immette sul mercato prodotti cosmetici non sottoposti alla
valutazione di sicurezza, o per i quali non è stata elaborata una
relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici ai sensi
dell'allegato I del regolamento, è punita con l'ammenda da euro
10.000 a euro 100.000. Alla stessa pena soggiace la persona
responsabile quando viola le disposizioni di cui all'articolo 11 del
regolamento o qualora la valutazione della sicurezza del prodotto
cosmetico non rispetta le condizioni di cui all'articolo 10 del
regolamento.


Se la PR non ha in casa il PIF, come si difende? Ricordo che l'articolo 11 è quello che al paragrafo 3 dice che la PR ha il PIF presso il suo indirizzo e lo rende immediatamente disponibile. L'articolo 10 è quello che dice come va fatto il PIF.

Ecco perché, anche se alcuni colleghi sono inclini a ritenere valida la dichiarazione di impegno da parte del produttore di invio del PIF all'autorità che ne fa richiesta, altri non lo sono affatto.
Ritengono infatti che la PR, che si è rivolta a loro per essere in regola, se le viene suggerito di accontentarsi della dichiarazione del produttore, non è sufficientemente tutelata ed è esposta a sanzioni e rischi che, con un minimo di volontà di cooperazione, possono essere evitati.
Io sono fra questi.

Del resto provate a pensare a parti inverse: voi siete l'autorità che viene a verificare che in casa vostra (dove voi gli avete detto di venire a fare i controlli e dove gli avete detto che conservate il PIF) ci sia la conferma che il vostro prodotto sia sicuro. Questa conferma non la trova. Voi cosa fareste? Rispondetevi da soli e chiedete al vostro produttore di rilasciarvi la copia del PIF a voi intestata, con i dovuti allegati e che occulti pure la formula se vuole, ma che vi dia la vostra copia.