Il fabbricante del prodotto - Persona Responsabile


Fino all’entrata in vigore del Regolamento, la responsabilità maggiore ricadeva sul produttore: è il produttore che formula, sceglie le materie prime, produce, spesso è anche colui che riempie e confeziona.

Il medesimo prodotto poi può venire commercializzato a nome del produttore stesso o da un'altra società.

Le stesse procedure le effettua il terzista, anche se poi il prodotto viene commercializzato solo da un altro. Per cui, anche in caso del terzista, le maggiori responsabilità erano del terzista.

Ora non è più così: il Regolamento, con l’articolo 4, ha introdotto la figura della Persona Responsabile.


Chi è? Può essere una persona fisica o giuridica, deve risiedere in un Paese della Comunità, ed è quella che deve ottemperare a tutti gli obblighi del Regolamento. Il suo nome deve apparire in etichetta. La persona fisica o la società il cui nome appare in etichetta è la Persona Responsabile.

Anche se del prodotto non sa niente perché è solo un’azienda commerciale e si affida ad altri per farlo fare? Sì. Perché è il fabbricante.

Si deve prestare attenzione al lessico utilizzato nel Regolamento,  perché a volte è dietro alla parolina che si nasconde l’insidia. Infatti, l’articolo 2 è relativo proprio alle Definizioni.

Significato di fabbricante: in italiano si è sempre utilizzato come sinonimo di produttore, anche se in realtà il vero significato è "colui che fabbrica o si fa fabbricare".
Chi fabbrica è il fabbricante produttore.
Chi si fa fabbricare è l'appositore di marchio, cioè chi commissiona la produzione di un prodotto a suo nome.

Infatti, giuridicamente, per fabbricante si identifica la persona fisica o giuridica responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell’imballaggio e dell’etichettatura di un dispositivo in vista dell’immissione in commercio a proprio nome, indipendentemente dal fatto che queste operazioni siano eseguite da questa stessa persona o da un terzo per suo conto.

L’Articolo 2 conferma: d)«fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto cosmetico oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio .

Il Regolamento non fa mai riferimento al produttore, sempre al fabbricante, che sia anche il reale produttore o no. Per cui, il succo è che il fabbricante che mette in commercio un prodotto a proprio nome, è, ai fini del Regolamento, la Persona Responsabile.

E’ importante capire il significato della parola fabbricante: il Regolamento ne fa continuo riferimento, anche per il fabbricante estero, extra EU, che, se non ha una sede nel territorio dell’ Unione, non potrà essere la Persona Responsabile per il mercato Europeo.  Ma di questo parleremo  più avanti.