L’Articolo 4 specifica bene chi è la Persona Responsabile
(PR).
-Abbiamo già visto che il fabbricante, colui il cui nome è in etichetta, se residente in uno
dei Paesi della EU, è la PR.
-Se però il fabbricante è residente in un Paese Extra-EU,
può designare una PR per il territorio Europeo, cioè nomina il suo
importatore, il suo distributore o anche una società terza, come PR.
Il rapporto deve essere scritto e sottoscritto da entrambe
le parti: non basta né un accordo verbale né un rapporto commerciale di
distribuzione/importazione. Ci vuole un contratto scritto ad hoc per questo
ruolo. Se il fabbricante Extra-EU non nomina una sua PR, l'importatore - ogni importatore - in EU diventa d'ufficio la PR.
-L’importatore, nel momento in cui importa un prodotto nel
territorio EU, anche se non lo distribuisce direttamente, diventa in prima
istanza la PR, a meno che non nomini un’altra PR che come al solito riceve la
richiesta per iscritto, e per iscritto accetta.
Se gli importatori sono tanti, e il produttore extra-Eu non ha designato una sua PR, ogni importatore è la PR, anche se importa un prodotto importato già da altri. Quindi, per lo stesso prodotto, ci possono essere tante PR quanti sono gli importatori
-Spesso il distributore è anche l’importatore, ed anche qui
diventa la PR, a meno che nomini un'altra PR sempre con le solite modalità
scritte.
Ma: il distributore
è sempre la PR?
Non è detto, se l’importazione viene fatta da altri che si
assumono il ruolo di PR.
Non è detto, se distribuisce in un Paese della EU dei
prodotti fabbricati in EU da un’altra PR.
Dunque il distributore, se non è la PR, non ha nessun
obbligo? Il distributore ha i suoi obblighi, che sono illustrati nell’Articolo
5.