Quando si e’ la Persona Responsabile?


L’Articolo 4 specifica bene chi è la Persona Responsabile (PR).

-Abbiamo già visto che il fabbricante, colui il cui nome è in etichetta, se residente in uno dei Paesi della EU, è la PR.

-Se però il fabbricante è residente in un Paese Extra-EU, può designare una PR per il territorio Europeo, cioè nomina il suo importatore, il suo distributore o anche una società terza, come PR.
Il rapporto deve essere scritto e sottoscritto da entrambe le parti: non basta né un accordo verbale né un rapporto commerciale di distribuzione/importazione. Ci vuole un contratto scritto ad hoc per questo ruolo. Se il fabbricante Extra-EU non nomina una sua PR, l'importatore - ogni importatore - in EU diventa d'ufficio la PR.


-L’importatore, nel momento in cui importa un prodotto nel territorio EU, anche se non lo distribuisce direttamente, diventa in prima istanza la PR, a meno che non nomini un’altra PR che come al solito riceve la richiesta per iscritto, e per iscritto accetta.
Se gli importatori sono tanti, e il produttore extra-Eu non ha designato una sua PR, ogni importatore è la PR, anche se importa un prodotto importato già da altri. Quindi, per lo stesso prodotto, ci possono essere tante PR quanti sono gli importatori

-Spesso il distributore è anche l’importatore, ed anche qui diventa la PR, a meno che nomini un'altra PR sempre con le solite modalità scritte.

Ma: il distributore è sempre la PR?

Non è detto, se l’importazione viene fatta da altri che si assumono il ruolo di PR.
Non è detto, se distribuisce in un Paese della EU dei prodotti fabbricati in EU da un’altra PR.
Dunque il distributore, se non è la PR, non ha nessun obbligo? Il distributore ha i suoi obblighi, che sono illustrati nell’Articolo 5.