Obblighi del distributore


Articolo 5
Il distributore è coinvolto direttamente nella sorveglianza dell’applicazione del Regolamento, ed è chiamato a collaborare con le Autorità nella identificazione della catena di fornitura.

Inoltre deve assicurarsi che il prodotto sia sicuro, etichettato come si deve e, se ha qualche sospetto che il prodotto abbia qualcosa che non va, lo deve segnalare alla Persona Responsabile (PR).

Quindi la figura del distributore, che è generalmente una figura prettamente commerciale, diventa, con il regolamento 1223/09, il controllore del suo fornitore.


Solitamente le legislazioni nazionali in ambito di sicurezza del consumatore prescrivono che certe indicazioni debbano essere comprensibili a tutti i cittadini.

Non vale solo per i cosmetici, ma per tantissimi prodotti di uso quotidiano. Ed è compito del distributore sul territorio nazionale provvedere, qualora il fabbricante non abbia già previsto una confezione multilingue.

Per quanto riguarda i cosmetici, devono essere in lingua locale le seguenti informazioni: cos’è il prodotto, a cosa serve, come si usa, e le eventuali avvertenze speciali. Queste indicazioni, nella maggior parte dei casi, vengono scritte su un’etichetta apposta sulla confezione originale del prodotto.


Se il distributore è anche controllore della PR, come fa a sapere che la PR è in regola con il regolamento 1223/09? Glielo chiede. Chiede che la PR gli mandi almeno la dichiarazione della sicurezza, la parte 2B, del PIF e la copia della notifica. La copia della notifica gli serve, fra l’altro, per poter fare la sua come distributore, dal momento che deve collegarla a quella della PR.

C’è però un caso in cui il distributore diventa PR, a parte quando è designato come tale da qualcun altro:
Art. 4 (6):” Il distributore è la persona responsabile quando immette un prodotto cosmetico sul mercato con il suo nome o con il suo marchio o modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale che possa essere compromessa la conformità con i requisiti applicabili.
La traduzione delle informazioni relative a un prodotto cosmetico già immesso sul mercato non è considerata modifica di tale prodotto di natura tale da poter compromettere la conformità con i requisiti applicabili del presente regolamento.”

-Quando il distributore vuole mettere il suo nome (solo il suo nome, senza quello della PR) sulla confezione, diventa la Persona Responsabile.
-Quando il distributore vuole usare il suo marchio al posto di quello originale, diventa la PR.
-Quando modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale che possa essere compromessa la conformità con i requisiti applicabili: cosa vuol dire? Vuol dire sia modifiche all’etichetta, che al packaging, che al prodotto stesso.

>Modifiche di etichetta: cambia il nome del prodotto, cambia le modalità d’uso (la PR indica di usare una crema 2 volte al giorno, il distributore vuole farla usare 4; la PR indica che quel prodotto è per il viso, il distributore vuole farla usare anche sul corpo)
>Modifiche di packaging: la PR immette sul mercato un prodotto in un flacone di PVC da 500 ml, il distributore lo fa riconfezionare (in officina autorizzata, ovviamente) in flacone di PET da 150 ml.

Queste modifiche fanno decadere le responsabilità della PR e le fanno diventare competenza del distributore che deve farsi rifare il PIF, che contiene la valutazione della sicurezza elaborata su diversi parametri, fra i quali il livello di esposizione (quanti grammi di prodotto vengono usati, quante volte al giorno e su che superficie corporea) e il materiale del packaging, e deve notificare il prodotto con le nuove caratteristiche, a questo punto non più come distributore collegato alla PR ma come PR a sé stante, essendo, di fatto, il suo prodotto un’altra cosa sia per uso sia per packaging.

Il distributore è inoltre coinvolto nella sorveglianza post vendita, la Cosmetovigilanza.
Se al distributore viene segnalato un effetto avverso provocato da un prodotto, questi deve informare immediatamente la PR.