Conservazione e possesso del PIF - Distributori

Abbiamo visto in questo post la conservazione del PIF da parte delle Persone Responsabili.

Ma se invece foste distributori, avreste gli stessi obblighi? NO.

Un distributore ha alle spalle una Persona Responsabile che si fa carico di buona parte degli adempimenti del regolamento, ma una parte sono anche di sua competenza, come abbiamo già visto in questo altro post.
Se fra gli obblighi del distributore c'è quello di essere (art.5) coinvolto direttamente nella sorveglianza dell’applicazione del Regolamento, questo significa che deve fare un po' le pulci alla sua PR.

Quindi deve chiedere alla sua PR, oltre alla notifica del prodotto, anche che abbia fatto valutare il prodotto sicuro. Non dimentichiamoci che anche il distributore deve sapere che sta immettendo sul mercato di sua competenza un prodotto sicuro.

E come fa a saperlo?
Chiede alla PR se ha il PIF di quel prodotto. Naturalmente, che sia vero o meno, questa risponderà di sì.
E' sufficiente? Non proprio. Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio, per cui basta chiedere alla PR la parte 2B del PIF.

La parte 2B è il cuore del PIF, è la valutazione della sicurezza e la conferma che il prodotto sia sicuro.

Nella parte 2B non ci sono tante informazioni relative al prodotto (formula, processo di lavorazione ecc), ma c'è la più importante: la conferma che il prodotto è sicuro. E al distributore tanto basta.

Non sa che documenti il valutatore ha consultato e come li ha considerati, non sa praticamente niente né del PIF, né del prodotto, ma sa, e ne ha in mano la prova, la cosa più importante: il prodotto è stato ritenuto sicuro.

Non sa da chi, non sa come, non sa perché, né gliene importa, ma ha la certezza che è stato ritenuto sicuro.

Perciò il distributore ha tutti i diritti di chiedere alla PR la parte 2B del prodotto che distribuisce. Ed è bene che la chieda.